Il Consiglio di Stato ha statuito che l’assenza di sottoscrizione dell’offerta da parte di uno dei componenti di un RTI non costituisce una causa di esclusione automatica quando la documentazione di gara, nel suo complesso, dimostri inequivocabilmente la volontà del raggruppamento di partecipare unitariamente.
In virtù del principio del risultato (art. 1 del d.lgs. n. 36/2023) si deve privilegiare l’effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell’azione pubblica, considerando i fattori sostanziali dell’attività amministrativa, ed evitare che ragioni prive di rilevanza ostino l’espletamento della stessa attività amministrativa.