TAR Campania Napoli sez. III 18/02/2025 n. 1393

Giurisprudenza
24 Marzo 2025

Con la pronuncia in esame il TAR  si è espresso sul ribasso formulato sui costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara, oltre che delle annesse conseguenze procedurali sull’offerta presentata dal concorrente.

Il TAR ha ricordato che la disciplina in materia di costi della manodopera nel nuovo codice dei contratti pubblici si ricava, oltre che dall’art. 11 del D.Lgs. n. 36 del 2023 in materia di contratto collettivo di settore, anche dall’art. 41, comma 13 (relativo alla determinazione del costo del lavoro sulla base delle tabelle ministeriali), e comma 14, nonché dagli artt. 108, comma 9, e 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023.

Nel nuovo codice dei contratti pubblici è ammesso il ribasso sui costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante nella legge di gara.

Sulla base del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023, deve  ritenersi, secondo il TAR campano, “che, per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia: in quella sede l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”, ferma comunque restando la verifica del rispetto dei minimi salariali inderogabili declinati nel CCNL di settore. 

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